Sentenza del Tar Puglia Lecce n. 1781 del 18 ottobre 2011. La mancata indicazione delle sedi prescelte non può determinare l’esclusione dalla graduatoria della ricorrente, che con la presentazione della domanda manifestava chiaramente l’intenzione di continuare a permanere in graduatoria e ottenere nuovi incarichi di supplenza per i successivi anni.
L’esclusione disposta appare frutto di una considerazione formalistica, ancorché si fondi su quanto prescritto dal D.M. n. 56/2009, posto che l’Amministrazione avrebbe potuto chiaramente desumere la volontà della ricorrente e accordare favorevole ingresso alla sua domanda (tenuto anche conto che gli insegnamenti di cui trattasi sono attivati in un limitato numero di Istituti).
La sentenza, da www.dirittoscolastico.it
fonte: orizzontescuola.it